Onorevoli Colleghi! - Il tema della libertà di scelta terapeutica è tale da suscitare ampi dibattiti coinvolgendo anche il principio del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della scienza e delle arti mediche.
      In questi ultimi anni, dopo la presa di posizione della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri sulle medicine e pratiche non convenzionali, si è sviluppato, a partire dagli articoli pubblicati da Il Corriere della sera del 14, 16, 17 e 18 giugno 2003, un dibattito giornalistico che ha interessato anche alcuni premi Nobel (Dulbecco, Levi Montalcini), il nefrologo professor Giuseppe Remuzzi, i medici di famiglia ed i pediatri, e che è continuato, con fasi alterne, fino ad oggi.
      Nell'ambito della disciplina giuridica della coesistenza tra diversi metodi di cura (convenzionali e non convenzionali) la dottrina ha proposto diversi modelli ricorrenti, riferiti ad ambiti geoculturali più o meno ampi, sui quali fondare possibili classificazioni.
      Uno studio condotto nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della sanità, ad esempio, ad esempio, ha proposto una quadriripartizione, che considera l'intero panorama mondiale, tra sistemi monopolistici, tolleranti, inclusivi e integrati.
      In questo contesto il sistema italiano è definito «monopolitistico», in quanto solo l'esercizio della medicina scientifica è riconosciuto come lecito, con l'esclusione di altre forme di trattamento, e le medicine alternative ricevono una scarsa regolamentazione.
      I sistemi «tolleranti» sono presenti in alcuni Paesi, che, pur fondandosi sempre sulla medicina scientifica, mostrano una

 

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certa tolleranza nei confronti della medicina non convenzionale. Tra questi Paesi possiamo annoverare, in Europa, oltre ai Paesi scandinavi, la Gran Bretagna e la Germania, nonché altri Paesi come il Belgio, la Francia e l'Olanda, i quali hanno legiferato in materia.
      Nei sistemi «inclusivi» le varie concezioni di cura coesistono, non limitandosi a una mera tolleranza, ma integrando al pari le strutture sanitarie (India, Pakistan, Bangladesh).
      I sistemi «integrati» sono quelli che troviamo in Cina e in Nepal, dove le diverse concezioni della medicina si pongono sullo stesso piano: negli ospedali cinesi i medici delle due scuole, tradizionale e occidentale, lavorano assieme ed i malati possono consultare tanto gli uni quanto gli altri.
      In Europa, la Spagna ha emanato una legge delega in materia.
      Venendo all'esame del panorama italiano in materia di terapie e medicine non convenzionali, secondo il «Rapporto Italia 2006» dell'Eurispes circa 11 milioni di italiani ricorrono alle medicine non convenzionali, in particolare all'omeopatia.
      È molto elevato anche il numero degli operatori sanitari (medici e non) i quali forniscono prestazioni di medicina non convenzionale. In Italia, a differenza degli altri Paesi, come già detto, l'esercizio di tali discipline si svolge peraltro in assenza di una regolamentazione organica; soltanto per i prodotti omeopatici si registrano specifici provvedimenti legislativi volti a stabilire le modalità per la loro autorizzazione e immissione in commercio.
      Per quanto riguarda la disciplina a livello nazionale, un riconoscimento indiretto dell'esistenza e della legittimità delle medicine non convenzionali è stato effettuato con il decreto legislativo n. 229 del 1999 (mediante novella dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992): per favorire forme di assistenza sanitaria integrativa possono essere istituiti fondi «finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza» assicurati dal Servizio sanitario nazionale (articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992). In tale ambito sono espressamente ricomprese «le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate» (citato articolo 9, comma 5, lettera a)).
      Altri riconoscimenti indiretti si rinvengono nei seguenti provvedimenti: il decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, che include l'agopuntura e altre terapie tra le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, che include l'agopuntura tra le prestazioni aggiuntive svolte dallo specialista in regime di attività extra-moenia; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, provvedimento di definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), che fa espresso riferimento alle «medicine non convenzionali» e le include tra le terapie a totale carico dell'assistito.
      Una disciplina dei medicinali omeopatici è stata introdotta con il decreto legislativo n. 185 del 1995 di attuazione della direttiva 92/73/CEE. Con specifico riguardo agli aspetti fiscali, la legge n. 342 del 2000 ha ridotto l'aliquota IVA sui medicinali omeopatici (portandola dal 20 per cento al 10 per cento), così da allinearla a quella prevista per i farmaci convenzionali.
      In merito alle iniziative a livello nazionale, in assenza di una normativa organica in materia a livello nazionale, notevole rilievo assumono i provvedimenti adottati dalle regioni, nel quadro della programmazione sanitaria. A questo proposito, si fa presente che regioni come l'Emilia-Romagna, la Toscana, le Marche e la Valle d'Aosta hanno previsto, già dall'inizio degli anni duemila, l'indagine o l'attivazione di programmi sulle medicine non convenzionali
 

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nell'ambito dei rispettivi piani socio-sanitari.
      Quanto al dibattito a livello comunitario, il Parlamento europeo, già verso la fine degli anni novanta e precisamente il 29 maggio 1997, aveva adottato una risoluzione sullo statuto delle medicine non convenzionali, che poneva l'accento sulla necessità di garantire ai pazienti libertà di scelta terapeutica nonché il più elevato livello di sicurezza e l'informazione più corretta sull'innocuità, la qualità e l'efficacia delle cosiddette «medicine non convenzionali», proteggendoli al contempo da persone non qualificate.
      Il dibattito è proseguito nel corso degli anni e ha portato, tra le altre, all'adozione di importanti direttive:

          a) la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (recepita con legge 3 febbraio 2003, n. 14 - legge comunitaria 2002), che ha ridisciplinato la materia prevedendo l'abrogazione della precedente direttiva 92/73/CEE (sui medicinali omeopatici ad uso umano);

          b) la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, che ha introdotto nuove norme in materia, abrogando la disciplina recata dalla direttiva 92/74/CEE (sui medicinali omeopatici ad uso veterinario);

          c) la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (recepita con decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169).

      Per quanto riguarda le altre iniziative in corso in Italia, l'Istituto superiore di sanità ha condotto studi sulle terapie non convenzionali nell'ambito di uno specifico progetto di ricerca. La Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, già nel 1997, aveva istituito una commissione per le pratiche non convenzionali e, sulla base delle indicazioni della commissione stessa, aveva invitato gli ordini provinciali a istituire i registri dei medici praticanti le medicine alternative, in conformità alle comunicazioni n. 30 del 1999 e n. 56 del 1999 che indicavano i criteri per disciplinare e coordinare gli interventi e richiedevano agli ordini di individuare le scuole, le accademie e le associazioni in possesso degli specifici requisiti, a garanzia dell'affidabilità della formazione proposta.
      Con deliberazione del 18 maggio 2002, la stessa Federazione ha, infine, approvato proprie linee-guida sulle medicine e pratiche non convenzionali che rielaborano il documento già predisposto nel 1999. In particolare, la Federazione ha giudicato «atto medico» l'esercizio delle medicine e pratiche non convenzionali; di conseguenza ha manifestato l'avviso che le terapie in questione debbano essere praticate esclusivamente dal medico-chirurgo o dall'odontoiatra, previa l'acquisizione del consenso esplicito e consapevole del paziente.
      Le medicine e pratiche non convenzionali riconosciute dalla Federazione sono: l'agopuntura, la fitoterapia, la medicina ayurvedica, la medicina antroposofica, la medicina omeopatica, la medicina tradizionale cinese, l'omotossicologia, l'osteopatia, la chiropratica.
      La Federazione ritiene inoltre opportuna l'istituzione di un'agenzia nazionale alla quale partecipino i soggetti istituzionali (i Ministeri, le regioni e la stessa Federazione).
      In conclusione, la Federazione chiede con forza un urgente e indifferibile intervento legislativo del Parlamento al fine dell'approvazione di una normativa specifica concernente le medicine e pratiche non convenzionali sulla base di quanto contenuto nelle citate linee guida. A tale richiesta intende rispondere la presente proposta di legge, costituita da cinque capi.
      Il capo I (Regolamentazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali) si compone di cinque articoli.

 

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      L'articolo 1 illustra le finalità e l'oggetto della legge; l'articolo 2 si occupa dell'accreditamento delle associazioni e società scientifiche di riferimento delle professioni sanitarie non convenzionali; l'articolo 3 fa riferimento alla composizione del Consiglio superiore di sanità e alla qualificazione professionale degli operatori delle medicine e delle pratiche non convenzionali; l'articolo 4 istituisce la Commissione permanente delle medicine e delle pratiche non convenzionali; l'articolo 5 definisce i compiti della Commissione permanente.
      Il capo II (Esperti nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria) è composto da otto articoli.
      L'articolo 6 istituisce la qualifica di esperto nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria; l'articolo 7 attribuisce ai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria la facoltà di comunicazione agli ordini professionali del conseguimento del master di esperto nelle medicine non convenzionali; l'articolo 8 si occupa della formazione degli esperti e della commissione per la formazione nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria; l'articolo 9 determina i compiti della commissione per la formazione nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria; l'articolo 10 istituisce la Commissione consultiva per i medicinali omeopatici, medicinali tradizionali di origine vegetale e rimedi non convenzionali e ne stabilisce i compiti; l'articolo 11 determina la composizione della Commissione di cui all'articolo 10; l'articolo 12 si occupa dell'inventario e del regime di fornitura dei rimedi non convenzionali; l'articolo 13 stabilisce disposizioni transitorie, ai fini del riconoscimento dell'equipollenza del master di esperto nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.
      Il capo III (Professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia) è composto da sei articoli.
      L'articolo 14 prevede il riconoscimento delle professioni sanitarie non convenzionali di chiropratico e di osteopata; l'articolo 15 istituisce ordini e albi professionali delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia; l'articolo 16 disciplina la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laurea in chiropratica e dai laureati in osteopatia; l'articolo 17 definisce i compiti della commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia; l'articolo 18 fissa profili e competenze professionali dei laureati in chiropratica e dei laureati in osteopatia; l'articolo 19 stabilisce disposizioni transitorie, ai fini del riconoscimento e dell'equipollenza del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia.
      Il capo IV (Operatori professionali delle discipline bio-naturali) è composto da sette articoli.
      L'articolo 20 definisce e individua le discipline bio-naturali; l'articolo 21 fissa profili e competenze professionali degli operatori delle discipline bio-naturali; l'articolo 22 regola la formazione professionale e l'accreditamento degli enti formativi delle discipline bio-naturali; l'articolo 23 istituisce la Commissione nazionale delle discipline bio-naturali; l'articolo 24 definisce i compiti della stessa Commissione; l'articolo 25 prevede norme transitorie; l'articolo 26 riguarda i registri e gli elenchi delle discipline bio-naturali.
      Il capo V (Norme finali) è composto da due articoli: l'articolo 27, che prevede la trasmissione di una relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge da parte del Governo; l'articolo 28, che reca la data di entrata in vigore.
 

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